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Funzioni istituzionali

Attività della procura

La Procura della Repubblica svolge una serie di importanti attività sinteticamente descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario 1, legge che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni.

In particolare le attribuzione generali del Pubblico Ministero, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, sono le seguenti:

  • Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia

    All'interno dell'ordinamento statale il Pubblico Ministero ha il compito di assicurare il rispetto della legalità da parte di chiunque.

    Tutte le attività che è chiamato a svolgere, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono finalizzate ad assicurare la corretta applicazione delle leggi.

    Questa finalità è perseguita con diversi strumenti processuali e anche al di fuori dell'ambito della giurisdizione in senso stretto: il Pubblico Ministero è infatti chiamato ad esprimere il proprio parere e ad operare un controllo di legalità su numerosi atti estranei all'attività processuale vera e propria come, ad esempio, in materia di stato civile, laddove alcuni atti di particolare importanza vengono sottoposti al c.d. visto del PM.

  • Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci

    Il Pubblico Ministero può avviare alcuni giudizi civili nell'interesse generale della collettività e, più in generale, può intervenire in ogni causa nella quale si ravvisi un pubblico interesse (art. 70, 3° comma c.p.c.).

    Particolarmente importante è la possibilità, per il PM, di promuovere i giudizi di interdizione ed inabilitazione, cioè quei particolari processi civili finalizzati a tutelare le persone che, a causa della loro infermità mentale, non sono in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi.

  • Repressione dei reati

    Tra tutte quelle richiamate, la funzione che più occupa gli uffici della Procura della Repubblica è senz'altro quella di repressione dei reati.

    Il Pubblico Ministero riceve le c.d. notizie di reato, cioè tutti quegli atti (querele, denunce, ecc.) nei quali si porta a conoscenza della Procura che è stato commesso un fatto proibito dalla legge penale.

    A seguito della ricezione di tale notizia il PM svolge, personalmente e/o mediante delega alla polizia giudiziaria in servizio presso la Procura oppure dislocata sul territorio, le indagini preliminari, vale a dire tutti gli accertamenti necessari a capire se effettivamente è stato commesso un reato, chi sono i suoi autori e quali prove si potranno portare davanti al giudice per un eventuale processo.

    Al termine delle indagini preliminari il PM, valutando il risultato degli accertamenti effettuati, decide se esercitare l'azione penale, cioè avviare un processo nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, oppure chiedere l'archiviazione del procedimento.

  • Esecuzione dei giudicati in materia penale

    Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale, una volta divenute definitive, nonché l'esecuzione dei provvedimenti di natura civile pronunziati nei giudizi da lui intrapresi.

    Si deve, in conclusione, osservare che mentre il Giudice penale è, nel processo, l'asseveratore della verità 2, cioè colui che accerta e dichiara la verità, il Pubblico Ministero è, nello stesso processo, il ricercatore della verità.

    Non è, pertanto, esatta l'opinione di quanti identificano nel PM sic et simpliciter un organo di accusa; tant'è che l'art. 358 del codice di procedura penale nell'affidare al Pubblico Ministero la funzione di compiere ogni attività di indagine necessaria per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale gli impone anche di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

    Qualunque notizia di reato che perviene all'Ufficio della Procura, da parte di Pubblici Ufficiali (denunce) o di privati (denunce o querele), deve essere vagliata e valutata in modo critico dal Pubblico Ministero.

    Infatti, le indagini finalizzate alla raccolta di elementi oggettivi necessari per avvalorare la notizia di reato, portano necessariamente il Pubblico Ministero a richiedere l'archiviazione del procedimento qualora gli elementi raccolti non siano idonei (per inesistenza o anche solo per insufficienza) a sostenere l'accusa in un processo.

    Lo stesso Pubblico Ministero mantiene pronta, nelle fasi successive e, quindi, anche in giudizio, la disponibilità a riconoscere gli elementi nuovi che possano emergere a favore dell'imputato e, conseguentemente, ove non risultasse accertata la sua responsabilità, a richiedere la assoluzione.

    E' questo uno dei motivi fondamentali per cui nella Costituzione è previsto - a garanzia di tutti i cittadini - che sia proprio un Magistrato ad esercitare le funzioni di Pubblico Ministero.

Note

1. Art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 "Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato (e per la tutela dell'ordine corporativo) sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita."

2. E' il Giudice che accerta se il fatto sussiste, se l'imputato l'ha commesso, se l'imputato è colpevole, decidendo e irrogando, in questo caso, la pena.