Certificato e visura delle sanzioni amministrative
MODELLO N. 4 - CERTIFICATO E VISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO
Modello per la richiesta del certificato e della visura delle iscrizioni dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi
Modello per il conferimento della delega per la richiesta dei certificati e della visura delle iscrizioni
Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti. Pertanto è stata introdotta l'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano ai suddetti enti le sanzioni amministrative previste ai sensi del d. lgs. 231/2001.
Il certificato delle iscrizioni presenti nell'Anagrafe può essere richiesto:
- dall'ente interessato;
- dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni;
- dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla loro acquisizione.
Competente al rilascio del certificato all'ente interessato e alle pubbliche amministrazioni è l'Ufficio Locale del casellario giudiziale.
Il certificato riporta tutte le iscrizioni ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie all'esito del procedimento per decreto.
La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato, presso qualsiasi Procura della Repubblica e non necessita di alcuna motivazione. Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale e, in caso di delega, anche fotocopia del documento d'identità sia del richiedente che del delegato.
La delega può essere conferita anche per il ritiro del certificato.
Per il certificato delle sanzioni amministrative da reato - Ente privato - è dovuta una marca da bollo da Euro 19,92.
È comunque possibile ottenere il rilascio del certificato con urgenza e cioè nella stessa giornata della richiesta presentando,
di regola, l'istanza entro le ore 10,00. In tal caso è dovuto un'ulteriore marca da Euro 3,92.
Il certificato viene rilasciato: entro due giorni lavorativi per i certificati richiesti senza urgenza. In mattinata se il
certificato è richiesto con urgenza
Normativa di riferimento:
- decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- D.P.R. 313/2002 (artt. 30-32) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- decreto dirigenziale 25 gennaio 2007
Visura casellario giudiziale
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico in materia di casellario) ha introdotto, all'art. 33, la possibilità per l'ente interessato di conoscere le iscrizioni a proprio carico esistenti presso l'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui all'art. 31.
La visura non ha efficacia certificativa, e quindi non può essere esibita per finalità amministrative, ma consente un controllo da parte dell'ente interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nell'anagrafe, ai fini di eventuali richieste di rettifica.
La richiesta di visura deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato, presso qualsiasi Procura delle Repubblica e non necessita di alcuna motivazione.
Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale e, in caso di delega, anche fotocopia del documento di identità sia del richiedente che del delegato. La delega può essere conferita anche per il ritiro della visura.
Il rilascio della visura non è soggetto al pagamento di diritti o bolli.